Pubblicazioni

Bollettino


« Indietro Versione stampabile


Delibera n. 22564

Applicazione di sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti della Società Otkritie Holding JSC per la violazione dell'art. 120, comma4, del d. lgs. n. 58/1998 e della relativa disciplina attuativa

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la Legge 7 giugno 1974, n. 216;

VISTA la Legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 («TUF») nel testo vigente all'epoca dei fatti e, in particolare, l'art. 120, comma 2, in forza del quale «Coloro che partecipano in un emittente azioni quotate avente l'Italia come Stato membro d'origine in misura superiore al tre per cento del capitale ne danno comunicazione alla società partecipata e alla Consob. Nel caso in cui l'emittente sia una PMI, tale soglia è pari al cinque per cento» e comma 4, lettera a), in forza del quale «La Consob, tenuto anche conto delle caratteristiche degli investitori, stabilisce con regolamento: a) le variazioni delle partecipazioni indicate nel comma 2 che comportano obbligo di comunicazione»;

VISTO il Regolamento adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di emittenti (di seguito, anche solo «Regolamento Emittenti») e in particolare, l'art. 117, comma 1, ai sensi del quale «Coloro che partecipano al capitale sociale di un emittente azioni quotate comunicano alla società partecipata e alla Consob: a) il superamento della soglia del 3% nel caso in cui la società non sia una PMI; b) il raggiungimento o il superamento delle soglie del 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 50%, 66,6% e 90%; c) la riduzione della partecipazione al di sotto delle soglie indicate alle lettere a) e b). [n.d.r. enfasi aggiunta]», nonché, l'art. 121, comma 1, ove è previsto che «La comunicazione delle partecipazioni rilevanti in azioni, delle partecipazioni in strumenti finanziari e della partecipazione aggregata è effettuata tempestivamente e comunque entro quattro giorni di negoziazione, decorrenti dal giorno in cui il soggetto è venuto a conoscenza dell'operazione idonea a determinare il sorgere dell'obbligo, indipendentemente dalla data di esecuzione, ovvero da quello in cui il soggetto tenuto all'obbligo è venuto a conoscenza degli eventi che comportano modifiche al capitale sociale di cui all'art. 117, comma 2»;

VISTO il Regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob, adottato con delibera n. 18750 del 19 dicembre 2013, e sue successive modificazioni;

RILEVATO che, dall'esame della documentazione acquisita all'esito dell'attività di vigilanza svolta dalla Divisione Corporate Governance, Ufficio Opa ed assetti proprietari («DCG») in tema di partecipazioni rilevanti su emittenti quotati con riferimento alla società OTKRITIE HOLDING JSC [(con sede legale a Stanislavskiy, 21/2 109004 – Mosca (RUSSIA)] è emerso che:

- in data 15 maggio 2018 la società OTKRITIE HOLDING JSC ha comunicato alla Consob, ai sensi dell'art. 120 del D. Lgs. n. 58/1998 e della relativa normativa di attuazione, di aver ceduto in data 18 gennaio 2018 una partecipazione rilevante, pari al 7.094% del capitale, indirettamente detenuta nella società Tiscali S.p.A., emittente quotato sul segmento MTA, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

- la comunicazione relativa alla cessione della suddetta partecipazione è stata trasmessa alla Consob in ritardo rispetto al temine prescritto dalla normativa di attuazione dell'art. 120 del TUF in quanto, in ottemperanza a tale disciplina, la stessa avrebbe dovuto essere effettuata non oltre la data del 24 gennaio 2018;

VISTA la nota del 29 marzo 2019, con cui la DCG, in relazione ai fatti sopra esposti, ha contestato alla società OTKRITIE HOLDING JSC, ai sensi dell'art. 195, comma 1, del TUF, la violazione dell'art. 120, comma 4, del medesimo decreto e della relativa disciplina attuativa per aver comunicato oltre il termine prescritto la riduzione della menzionata partecipazione al capitale della società Tiscali al di sotto della soglia del 5%;

PRESO ATTO che non risultano pervenute evidenze dell'esito dei tentativi di notifica della nota di contestazione del 29 marzo 2019 effettuati presso i recapiti della società OTKRITIE HOLDING JSC, situati all'estero;

RILEVATO che la società OTKRITIE HOLDING JSC, nel corso del procedimento, non si è avvalsa della facoltà di presentare deduzioni difensive ovvero di richiedere la propria audizione;

RITENUTO che, quando non si dispone di documentazione attestante la regolare notificazione delle contestazioni, non è precluso l'esercizio della potestà sanzionatoria, stante, peraltro, quanto previsto dall'art. 14, comma 5, della legge 689/1981 secondo cui «per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica [della contestazione] non è obbligatoria»;

VISTA la Relazione per la Commissione del 2 dicembre 2022, con la quale l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso considerazioni conclusive in merito alla responsabilità della società OTKRITIE HOLDING JSC per gli illeciti alla stessa ascritti ed ha formulato la correlata proposta sanzionatoria;

RITENUTA, alla luce delle evidenze in atti, sussistente la responsabilità della società OTKRITIE HOLDING JSC per quanto alla stessa ascritto;

CONSIDERATO che la violazione dell'art. 120, comma 4, del TUF è sanzionata dall'art. 193 del medesimo decreto, nel testo ratione temporis vigente, che prevede:

- al comma 2, l'applicazione di una delle seguenti sanzioni e misure amministrative:

a) una dichiarazione pubblica indicante la persona giuridica responsabile della violazione e la natura della stessa;

b) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle, quando le infrazioni stesse siano connotate da scarsa offensività o pericolosità;

c) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro due milioni;

- al comma 2.3, che "nei casi di ritardo delle comunicazioni previste dall'articolo 120, commi 2, 2- bis e 4, non superiore a due mesi, l'importo minimo edittale delle sanzioni amministrative pecuniarie indicate nei commi 2 e 2.1 è pari a euro cinquemila";

CONSIDERATO, con riferimento alla qualificazione e quantificazione della misura o della sanzione da applicare in relazione alla violazione oggetto di contestazione, l'art. 194-bis del TUF, il quale prevede che «nella determinazione del tipo, della durata e dell'ammontare delle sanzioni previste dal presente decreto, la Banca d'Italia o la Consob considerano ogni circostanza rilevante e, in particolare, tenuto conto del fatto che il destinatario della sanzione sia persona fisica o giuridica, le seguenti, ove pertinenti:

a) gravità e durata della violazione;

b) grado di responsabilità;

c) capacità finanziaria del responsabile della violazione;

d) entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate attraverso la violazione, nella misura in cui essa sia determinabile;

e) pregiudizi cagionati a terzi attraverso la violazione, nella misura in cui il loro ammontare sia determinabile;

f) livello di cooperazione del responsabile della violazione con la Banca d'Italia o la Consob;

g) precedenti violazioni in materia bancaria o finanziaria commesse da parte del medesimo soggetto;

h) potenziali conseguenze sistemiche della violazione;

h- bis) misure adottate dal responsabile della violazione, successivamente alla violazione stessa, al fine di evitare, in futuro, il suo ripetersi»;

CONSIDERATO che ai fini della qualificazione e quantificazione della misura o della sanzione da applicare si è tenuto conto degli elementi di seguito specificati:

a) quanto alla gravità:

i) la violazione ha avuto ad oggetto una comunicazione tardiva concernente la riduzione al di sotto della soglia del 5% della partecipazione rilevante, pari al 7.094%, detenuta nel capitale sociale nella società Tiscali S.p.A., emittente quotato sul MTA;

ii) la comunicazione risulta trasmessa con circa tre mesi di ritardo rispetto al termine prescritto, al di sopra del lasso di tempo individuato dalla normativa di settore quale ritardo di lieve entità;

b) la condotta è ascrivibile alla società OTKRITIE HOLDING JSC a titolo di colpa;

c) non si dispone di specifiche informazioni in merito alla capacità finanziaria del responsabile della violazione;

d/e) dagli atti non emergono elementi che inducono a ravvisare specifici vantaggi ottenuti o perdite evitate dal soggetto, né specifici pregiudizi cagionati a terzi attraverso la violazione;

f) non vi sono evidenze di forme di collaborazione intercorse con la Consob rilevanti ai fini dell'attenuazione della gravità dell'illecito;

g) la società OTKRITIE HOLDING JSC non risulta essere stata già destinataria di sanzioni applicate dalla Consob nei suoi confronti;

h) non risultano in atti potenziali conseguenze sistemiche della violazione;

h-bis) non vi sono evidenze di misure idonee adottate dalla società OTKRITIE HOLDING JSC al fine di evitare il ripetersi dei fatti posti a base della violazione;

SULLA BASE di tutti gli elementi emersi nel corso dell'istruttoria, nonché dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenuti nell'Atto di accertamento unito alla presente delibera che ne forma parte integrante, nonché negli atti in essi richiamati;

D E L I B E R A:

E' applicata, nei confronti della società OTKRITIE HOLDING JSC, con sede legale a Stanislavskiy, 21/2 109004 – Mosca (RUSSIA), ai sensi dell'art. 193, comma 2, lett. c), del TUF, una sanzione amministrativa pecuniaria dell'importo pari a € 20.000,00 per la tardiva comunicazione della discesa al di sotto della soglia rilevante del 5% del capitale sociale della società quotata Tiscali S.p.A.

Detto pagamento deve essere effettuato, secondo le modalità descritte nel modulo allegato, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento. Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione alla Consob, attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.

La presente delibera è notificata alla società interessata e pubblicata per estratto sul Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso in opposizione, ex art. 195 del TUF, alla Corte d'Appello competente per territorio entro sessanta giorni dalla data di notifica.

11 gennaio 2023

IL PRESIDENTE
Paolo Savona

Bollettino elettronico - per saperne di più